Mancata registrazione del contratto di locazione, causa in concreto, abuso del diritto: rinvio alle Sezioni Unite. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 37 del 3 gennaio 2014)

A fronte di un orientamento secondo cui la mancata registrazione del contratto di locazione non determina nullità, in quanto, nonostante l'indubbio risalto dato dalla legge n. 431/1998 al profilo fiscale relativo alla registrazione del contratto di locazione, la stessa non è stata tuttavia elevata a requisito di validità del contratto, giacché l'art. 1, comma IV, della citata legge n. 431 richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta e non anche la registrazione, se ne è formato un altro secondo cui la registrazione è requisito di validità, se non addirittura di sussistenza. Di talché, nella fattispecie, essendosi ripresentata tale questione, si è ritenuto opportuno rimettere la stessa al Primo Presidente per l'eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite.
La norma tutelante interessi pubblicistici si profila per ciò stesso come imperativa ed inderogabile, non soltanto nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privato, ma anche nei rapporti tra privati. Gli interessi pubblici sono infatti indisponibili da parte dei privati, cui non può ritenersi concesso di vanificare gli interessi pubblicistici tutelati mediante l'adozione di schemi negoziali comunque idonei a pervenire in concreto ad un risultato corrispondente a quello vietato dal legislatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La premessa del ragionamento della S.C. muove dalla considerazione della nullità di cui all'art.13 della legge 431/1998 (che nulla ha a che fare con la più recente disposizione di cui all'art. 1, comma 346 , della L. 311/04 (c.d. "finanziaria 2005 con la quale venne introdotta la sanzione della nullità per la mancata registrazione del contratto di locazione), concernente la pattuizione volta a determinare un canone di locazione diverso e superiore rispetto a quello del contratto registrato regolarmente.
Alla luce di un complesso ragionamento che fa leva sulla considerazione della causa in concreto delle pattuizioni intercorrenti tra le parti nonchè dei più recenti orientamenti in materia di abuso del diritto, la S.C. ha ritenuto di rimettere al Primo Presidente la questione in oggetto, in vista di un'eventuale decisione a SSUU.
E' dunque lecito attendersi uno sviluppo giurisprudenziale sul tema, che si preannuncia di speciale interesse.

Aggiungi un commento