Mancata effettuazione delle visure e responsabilità del notaio autenticante scrittura privata portante vendita immobiliare. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2071 del 29 gennaio 2013)

Sussistono la responsabilità e il conseguente obbligo risarcitorio per il notaio che non esperisce le visure ipotecarie relative alla compravendita nonostante il negozio assuma la forma della scrittura privata autenticata per volere delle parti, scaturendo detto obbligo in capo al professionista dal principio di buone fede nell’esercizio del mandato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La scelta tra atto pubblico e scrittura privata autenticata non è dirimente quanto alla responsabilità del notaio, sia in riferimento alla legittimità dei contenuti del contratto, sia agli obblighi di verifica dei presupposti per il buon esito della negoziazione, con speciale riferimento all'effettuazione delle visure ipocatastali. La responsabilità del professionista può, al riguardo, essere esclusa soltanto quando, per motivi d'urgenza o per altre ragioni, egli sia stato espressamente esonerato dal procedere all'esecuzione delle visure. L'orientamento è conforme alla precedente Cass. civile, sez. III 2006/13015 e si oppone rispetto a Cass.Civ. Sez.II, 2004/23934.

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