Mancata consegna dell'immobile promesso in vendita: la valutazione del danno subito dal promissario acquirente è commisurata equitativamente al valore locativo dei beni. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 26637 del 28 novembre 2013)

Il danno per la mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è in re ipsa, considerata l’impossibilità per costui di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso: ne consegue che in caso di mancato adempimento del contratto di compravendita immobiliare da parte del promittente venditore per la determinazione in via equitativa del risarcimento del danno in favore della società immobiliare promissaria acquirente ben può farsi riferimento al cosiddetto danno figurativo, costituito dal valore locativo del cespite.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il danno scaturente per effetto del ritardo nella consegna dell'immobile alla società alla quale erano stati promessi in vendita è intrinseco:
La mancanza del'incasso dei canoni di locazione appare la diretta conseguenza alla cui stregua commisurare l'entità del pregiudizio, equitativamente determinabile nei valori locativi di mercato. V'è da domandarsi se l'orientamento espresso dalla S.C. valga anche nell'attuale situazione economica, contrassegnata dalla assoluta rarefazione sia delle vendite, sia delle locazioni.

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