Mancata consegna del bene all'utilizzatore: condanna alla restituzione dei canoni versati alla società di leasing, senza che questa possa reclamare alcun equo compenso per il godimento del bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25732 del 22 dicembre 2015)

In tema di vendita con riserva di proprietà, l’art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l’inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore – tenuto a restituire le rate riscosse – il diritto all’equo compenso per l’uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all’equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un imprenditore acquista un veicolo speciale da allestire a carro attrezzi facendo ricorso alla formula del leasing. Il fornitore non fa consegna del bene all'utilizzatore, il quale domanda alla società finanziatrice quantomeno la restituzione di quanto versatole. Osservano i Giudici che "la scissione tra soggetto destinato a ricevere (dl fornitore) la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere (nei confronti del fornitore) l'obbligazione di pagamento del prezzo, non consente al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna". Il concedente, nell'adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo, deve d'altronde salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento. Ciò premesso, una volta verificatasi la risoluzione del contratto di vendita del bene per inadempimento del fornitore, accertata la consapevolezza della concedente in relazione alla mancata consegna, l'applicazione della regola di cui all'art.1526 cod.civ. comporta il diritto dell'utilizzatore alla restituzione dei canoni versati, dovendo nella fattispecie essere negato ogni diritto alla concedente per un equo compenso in riferimento al godimento del bene, il quale non era stato consegnato.

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