Macchinario brevettato: la riproduzione, ancorchè non funzionale come quella originale, costituisce contraffazione per equivalenza. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22351 del 2 novembre 2015)

In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione un macchinario industriale funzionale all'accoppiamento di strisce di pelle, il cui principio di funzionamento, eccettuata la modalità di caricamento del materiale nel dispositivo di lavorazione, era analogo a quello di altro dispositivo già brevettato. Al riguardo è stato evocato il principio, già elaborato dalla S.C., in base al quale, per escludere la contraffazione, non ha importanza la variazione anche originale di un singolo elemento del dispositivo, se tale variazione non permette di escludere l'utilizzazione, anche soltanto parziale, del brevetto antecedente. Neppure ha importanza che la riproduzione sia inidonea a realizzare tutti i vantaggi della macchina già brevettata.

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