Luce e veduta: criteri discretivi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3924 del 29 febbraio 2016)

La veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'inferriata (nonchè l'altezza dell'apertura rispetto al piano di calpestìo) distingue la mera "luce" (cfr. l'art. 901 cod.civ.) rispetto alla veduta, la quale per l'appunto permette l'inspicere, l'affacciarsi allo scopo di esercitare la veduta sul fondo confinante.

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