Lottizzazione abusiva e finti campeggi. Come fare ad individuare la natura temporanea della allocazione di un manufatto come una casa mobile? (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 41479 dell’8 ottobre 2013)

Il reato di lottizzazione abusiva è integrato già con il frazionamento e la vendita dei terreni e può proseguire con la successiva esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poiché queste compromettono ulteriormente le scelte di pianificazione dell'assetto urbanistico riservate alla pubblica amministrazione.
Integra gli estremi della lottizzazione abusiva (reato permanente e progressivo, ai fini della cui consumazione assumono rilievo anche le condotte che tendono a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, delle quali il giudice del rinvio dovrà accertare il momento di cessazione al fine di verificare se vi sia stata prescrizione del reato) la realizzazione di un campeggio, non solo caratterizzato dalla presenza di allestimenti e servizi finalizzati alla sosta e al soggiorno dei turisti, ma anche da forme di stabile residenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadita la natura permanente del reato di lottizzazione abusiva, ciò che incide sul computo della prescrizione (il cui dies a quo di decorrenza non può che coincidere con il momento in cui è terminata la condotta penalmente illecita). Nella specie viene in esame un insediamento stabile "travestito" da campeggio, tema di speciale attualità all'esito della recente entrata in vigore del c.d. "decreto del fare" (d.l.69/2013), il cui art.41 IV comma allude ad una possibile l'equiparazione tra allocazione di case mobili ed interventi edilizi di nuova costruzione (modificando l'art.3 del t.u. 2001/380, sostanzialmente rendendo necessario un soggettivo giudizio inteso a stabilire se un certo manufatto sia destinato a soddisfare esigenze stabili o temporanee.

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