Locazione di immobile commerciale: presupposti del legittimo esercizio del recesso da parte del conduttore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 26711 del 13 dicembre 2011)

In tema di recesso del conduttore in base al disposto di cui all’art. 27, ultimo comma, della L. n. 392/1978, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della sua prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva non potendo risolversi nell’ unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve essere non solo tale da eccedere l’ambito della normale alea contrattuale, ma deve, altresì, consistere in un sopravenuto squilibrio tra le prestazioni originarie tale da incidere significativamente sull’andamento dell’azienda del conduttore globalmente considerata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Caratteri essenziali dei presupposti che legittimano l'ipotesi peculiare di recesso prevista in tema di locazioni commerciali sono: a) il carattere sopravvenuto dei fatti generatori della gravosità della prosecuzione del rapporto locativo; b) l'imprevedibilità degli stessi; c) l'oggettività di essi, intesa come non riconducibilità alla volontà del conduttore; d) l'attitudine ad incidere in maniera specialmente gravosa sulla posizione contrattuale di quest'ultimo.

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