Liquidazione deliberata prima dell'entrata in vigore della riforma del 2003: indispensabilità del consenso unanime ai fini della revoca. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19214 dell’11 settembre 2014)
In tema di società di capitali, la revoca, dopo il primo gennaio 2004, dello stato di liquidazione deliberato anteriormente a tale data postula il consenso dell'unanimità dei soci, e non della sola maggioranza, atteso che l'art. 218 disp. att. c.c., nel testo, utilizzabile ratione temporis, modificato dal d.lgs. n. 37/2004, impone il necessario riferimento alla normativa antecedente la riforma per tutto il corso della liquidazione, e quindi anche per la sua revoca che ne costituisce una possibile vicenda fisiologica.