Liquidazione deliberata prima dell'entrata in vigore della riforma del 2003: indispensabilità del consenso unanime ai fini della revoca. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19214 dell’11 settembre 2014)

In tema di società di capitali, la revoca, dopo il primo gennaio 2004, dello stato di liquidazione deliberato anteriormente a tale data postula il consenso dell'unanimità dei soci, e non della sola maggioranza, atteso che l'art. 218 disp. att. c.c., nel testo, utilizzabile ratione temporis, modificato dal d.lgs. n. 37/2004, impone il necessario riferimento alla normativa antecedente la riforma per tutto il corso della liquidazione, e quindi anche per la sua revoca che ne costituisce una possibile vicenda fisiologica.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia risolve un problema di diritto transitorio, dal momento che le nuove regole prevedono non già l'unanimità, bensì la semplice maggioranza. Tutto il procedimento di liquidazione, ai sensi dell'art.218 disp. att. cod.civ. deve seguire le disposizioni pregresse: ne segue che anche la deliberazione con la quale lo stato di liquidazione viene revocato debba essere disciplinato dalle norme antecedenti la Riforma del 2003.

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