Limiti di "estensione" del diritto di abitazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14687 del 27 giugno 2014)

Il divieto di cessione o di locazione del diritto di abitazione a terzi sancito dall'art. 1024 c.c. comporta che il titolare di tale diritto può utilizzare l'immobile che ne costituisce l'oggetto soltanto abitandovi personalmente con la propria famiglia (limitazione che differenzia tale diritto da quello d'uso, il cui titolare può utilizzare la cosa che ne costituisce oggetto anche per finalità diverse da quelle dell'abitazione, come ad esempio per deposito o per uso ad ufficio riguardante la sua attività imprenditoriale), con il divieto quindi di destinare l'immobile a forme di godimento indirette, cosicché tale diritto non può avere attuazione diversa da quella dell'abitazione personale dell'immobile da parte del relativo titolare.
La limitazione dell’abitazione da parte del titolare di tale diritto “ai bisogni suoi e della sua famiglia”, lungi dal poter essere intesa in senso quantitativo (opzione che, oltretutto, porrebbe ardui problemi nella determinazione concreta in senso spaziale della parte della casa oggetto del diritto di abitazione necessaria al soddisfacimento delle esigenze abitative dell’habitator), interpretata anche alla luce delle altre disposizioni sopra richiamate, fa riferimento esclusivamente al divieto di destinare la casa oggetto del diritto in esame ad utilizzazioni diverse da quelle consistenti nell’abitazione diretta da parte dell’habitator e dei suoi familiari; una tale interpretazione, del resto, è suffragata anche dal rilievo, secondo cui il diritto di abitazione previsto dall’art. 1022 c.c. si estende sia a tutto ciò che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, sotto forma di accessorio o pertinenza (balconi, verande, giardino, rimessa, ecc), giacché l’abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtù del combinato disposto degli artt. 983 e 1026 c.c., alle accessioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessanti gli esiti interpretativi della pronunzia: da un lato il diritto di abitazione non può essere inteso come implicante un giudizio pratico circa l'attitudine del bene a soddisfare le concrete esigenze abitative del titolare del diritto. Esso, dunque, si estende comunque a tutte le pertinenze del bene sul quale insiste. Dall'altro si chiarisce che la fruizione del bene deve essere finalizzata alle esigenze abitative, con esclusione dunque delle utilizzazioni diverse (quali, ad esempio, il deposito di oggetti, l'ufficio, etc.).

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