Lesione di legittima e simulazione: quando la preventiva accettazione beneficiata si pone come condizione di procedibilità dell'azione? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 15546 del 22 giugno 2017)

L'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tuttavia l'esigenza del rispetto di tale condizione non ricorre quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva dell'atto consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, in realtà mai usciti dal patrimonio del defunto.
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione, ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c.; né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La preventiva accettazione beneficiata non è indispensabile quando l'azione di simulazione possiede una propria autonoma valenza. Ciò accade quando si vuole far valere la simulazione assoluta ovvero la nullità dell'atto a cagione della mancanza del formalismo ''ad substantiam'', una volta riconosciuta la reale portata dell'atto (cfr. in questa direzione, Cass. Civ. Sez. II, 2294/96). Diversamente andrebbe qualora l'azione di simulazione fosse funzionale all'esperimento dell'azione di riduzione, tendendo a svelare la vera natura giuridica degli atti di disposizione posti in essere in vita dal de cuius, quali ad esempio la vendita dissimulante una donazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17896/11).

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