Lesione di diritti inviolabili e condizione di reciprocità. Prevalenza delle norme protettive dei diritti personalissimi rispetto a quelle di diritto internazionale privato. (Cass. Civ., Sez. III, n. 450 del 11 gennaio 2011)

L'art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. perviene ad un'interpretazione del modus operandi della condizione di reciprocità di cui all'art.16 prel. costituzionalmente orientata.
Non sarà pertanto possibile, allo scopo di negare allo straniero il risarcimento del danno alla persona, allegare il modo di disporre della normativa dello stato esterno che eventualmente avesse a negare al cittadino italiano una pari protezione.

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