Legittimazione dell’amministratore di condominio all’azione finalizzata all'eliminazione di aperture abusive sulla facciata dell'edificio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26849 del 29 novembre 2013)

In materia condominiale, l’amministratore è legittimato ad agire - in via autonoma - per ottenere il rilascio di un immobile condominiale attesa la natura personale dell’azione, poiché il recupero del bene e la sua completa disponibilità materiale conseguente allo sgombero di eventuali impedimenti, deve ritenersi essenziale per l’ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione, assunta in relazione al testo degli artt. 1130, 1131 cod.civ. in vigore prima della riforma del condominio introdotta nel 2012, fa leva sulla natura conservativa delle azioni che l'amministratore abbia intrapreso allo scopo di ottenere l'eliminazione di aperture non consentite nella facciata dell'edificio condominiale e di conseguire lo sgombero del locale cantinato comune da beni di terzi. Per l'assunzione delle dette iniziative non serve l'autorizzazione della assemblea, ben potendo giustificarsi l'azione individuale dell'amministratore.

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