Legittimazione all’azione di revisione delle tabelle millesimali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13011 del 24 maggio 2013)

È legittima l’azione di revisione delle tabelle millesimali anche se avanzata dal singolo condomino: è irrilevante che l’approvazione sia avvenuta mediante la predisposizione da parte dell’unico originario proprietario e l’accettazione da parte dei successivi acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante accordo unanime di tutti i condomini, a esperire l’azione di revisione prevista dall’art. 69 disp. att. c.c. laddove essi intendano, come normalmente avviene, non già modificare la portata dei loro obblighi di partecipazione, ma determinarne quantitativamente la misura; ciò in quanto l’errore che giustifica la revisione non coincide in tal caso con l’errore quale vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 ss. c.c., ma si fonda sull’assunto della obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito, situazione emendabile con il rimedio previsto dall’art. 69 citato. Dunque, le tabelle, che hanno la funzione di stabilire i parametri degli obblighi di contribuzione dei singoli condomini alle spese, determinati sulla base di una valutazione tecnica delle singole quote di proprietà, trova il suo momento genetico non in un atto di natura negoziale, ma in un atto deliberativo dell’assemblea dei condomini, sottoposto alla maggioranza prescritta dall’art. 1136, comma II, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia in tema di revisione delle tabelle millesimali condominiali: la S.C. ribadisce, ponendosi nel solco delle SSUU (cfr. Cass. Civ. S.U. 18477/2010) il proprio orientamento volto a negare natura negoziale alle tabelle, meri atti valutativi dal punto divista tecnico degli oneri gravanti su ciascuno dei condomini. Ne discende la praticabilità del rimedio di cui all'art.69 disp.att. cod.civ. anche da parte di uno soltanto dei soggetti partecipanti al condominio.
Va rilevato comunque come la decisione in esame sia stata assunta in riferimento alla normativa previgente rispetto alla riforma del condominio di cui alla legge 2012 n.220.

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