Legge Balduzzi e responsabilità medica: l’osservanza delle linee guida. (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 47289 del 17 novembre 2014)

In ordine ai presupposti per applicare la legge c.d. Balduzzi: 1) il medico si deve trovare in colpa, avendo violato regole cautelari diverse dalle linee guida; 2) l’operatività di regole cautelari diverse dalle linee guida è dovuta alla presenza nel caso concreto di una situazione di rischio peculiare, difforme da quella standard per la quale operano le linee guida; 3) il medico deve aver rispettato le linee guida. Ciò significa, per converso, che, in presenza del rispetto delle linee guida, ma nel permanere di una situazione di rischio standard non modificata da circostanze peculiari del caso concreto, l’esecuzione maldestra dell’attività medica determina comunque una responsabilità per colpa, non trovando applicazione la legge Balduzzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia viene ad escludere l'utilizzo "improprio" della legge Balduzzi, a torto ritenuta una sorta di vademecum scriminante per l'ipotesi in cui siano state seguite le prescrizioni di cui alle linee giuda indipendentemente dall'esito dell'operazione. Il fulcro della decisione è costituito dalla necessità dell'individuazione della causa dell'evento dannoso. Cosa dire nel caso in cui l'eventualità che si è presentata al chirurgo non è prevista nelle linee giuda? Occorre comunque valutare la condotta medica alla stregua delle regole della diligenza, la cui violazione conduce ad un giudizio circa la gravità della colpa in capo al medico.

Aggiungi un commento