Leasing immobiliare: obbligo di restituzione dei canoni già corrisposti e corresponsione di equo indennizzo in caso di inadempimento dell’utilizzatore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19732 del 27 settembre 2011)

In presenza di leasing traslativo e di inadempimento dell’utilizzatore trova applicazione l’art. 1526 c.c., con la conseguenza che devono essere restituiti i canoni già corrisposti ma deve riconoscersi un equo indennizzo per il godimento da parte dell’utilizzatore dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche le quote destinate al trasferimento finale dei beni stessi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione sancisce, nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, da un lato che costui debba corrispondere al locatore un equo indennizzo a fronte del godimento del bene, ma dall'altro che quest'ultima parte debba restituire i canoni già versati. In sostanza sono nulle quelle clausole del contratto di leasing che prevedono nell'ipotesi in parola non soltanto che la società concedente locatrice possa trattenere i canoni già versati, ma abbia anche titolo per pretendere quelli a scadere.

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