Leasing finanziario, successivo riscatto del bene: imposta di registro in misura fissa? Non indispensabilità della piena coincidenza tra bene oggetto della locazione (terreno edificabile) e bene oggetto del riscatto finale, vale a dire l'immobile realizzato. (CTR Perugia, Sez. III, sent. n. 164 del 7 marzo 2014)

Il contribuente usufruisce dell'agevolazione sull'imposta di registro in misura fissa per il contratto di compravendita di un immobile, oggetto di una precedente locazione finanziaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Spettano all'acquirente, secondo i Giudici, le agevolazioni di cui all'art.35 comma 10 ter del d.l. 223/2006 all'atto con il quale l'utilizzatore procede al riscatto del bene già condotto in locazione finanziaria. Ciò ancorchè non si tratti, a rigore, esattamente dello stesso bene, dal momento che, nella fattispecie, il finanziamento venne concesso alla società utilizzatrice affinchè procedesse all'edificazione di un immobile, successivamente realizzato ed oggetto del "riscatto".

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