Le formalità da pubblicarsi nei Registri Immobiliari devono essere effettuate nei confronti del trustee. (Tribunale di Reggio Emilia, 25 marzo 2013)

Il giudice dell’esecuzione immobiliare può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento, atto che costituisce l’incipit del processo esecutivo, quando lo stesso è rivolto nei confronti di un soggetto giuridico inesistente sia con riferimento alla notifica del libello sia alla formalità della trascrizione. Ciò ha determinato la mancata instaurazione del rapporto processuale che, anche nell’esecuzione forzata, deve intercorrere tra soggetti e non con esclusivo riferimento ai cespiti aggrediti.
Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee e non del trust, dato che il trust è un rapporto e non ha una soggettività giuridica (né sta in giudizio in persona del trustee). Risulta dunque evidente che gli elementi essenziali del pignoramento non possono essere rivolti a detto trust, inesistente soggetto destinatario della “comunicazione”, dell’ingiunzione, dell’avviso e dell’avvertimento prescritti dal combinato disposto degli artt. 492 e 555 c.p.c..
La trascrizione nei registri immobiliari di atti riguardanti i beni in trust deve essere eseguita nei confronti del trustee: è invalida la formalità effettuata contro il (o a favore del) trust perché, essendo il soggetto inesistente, induce incertezza sul titolare dei beni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può che condividere l'esito ermeneutico cui è pervenuta la Corte di merito, la quale ha evidenziato come il trust, di per sè, non costituisca certo un soggetto di diritto distinto ed individuato. Invero il trustee, in virtù di questa sua veste ed investitura, può ben dirsi essere titolare di un patrimonio segregato rispetto a quello che ordinariamente gli fa capo. Se così è, il pignoramento non può che essere eseguito nei confronti del trustee, al quale fanno capo i beni conferiti in trust ed affetti dal vincolo di destinazione.

Aggiungi un commento