Le conseguenze del "decreto Balduzzi": la depenalizzazione della responsabilità medica per la c.d. colpa lieve non fa venir meno la responsabilità per illecito aquiliano. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4030 del 19 febbraio 2013)

L'art. 3 comma I del D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012, ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, nel caso in cui l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'esimente penale non elide, però l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute.
La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella c.d. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il "Decreto Balduzzi" ha stabilito le linee guida l'osservanza delle quali da parte del medico vale a preservarlo da una responsabilità penale (per la sola colpa lieve) la cui minaccia si era fatta talmente incombente da intimidire il personale medico . Il nodo affrontato dalla rilevante pronunzia è invero cospicuo: è stata infatti stabilita l'irrilevanza del provvedimento normativo in relazione alla eventuale affermazione della responsabilità civile, che rimane disciplinata dalle comuni regole di cui agli artt.1176, 2236, 2043 cod.civ..

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