Le associazioni professionali possono avviare la causa per reprimere la concorrenza sleale dei singoli professionisti, ma non per ottenere il risarcimento del danno in difetto di una concreta operatività nel relativo settore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7047 del 9 maggio 2012)

Le associazioni professionali possono avviare la causa per reprimere la concorrenza sleale dei singoli professionisti ma non per ottenere il risarcimento del danno. L’art. 2601 c.c. attribuisce alle associazioni professionali la legittimazione a promuovere “l’azione per la repressione della concorrenza sleale”; detta azione, volta a reprimere i fatti di concorrenza sleale, è peraltro diversa da quella risarcitoria, meramente eventuale, prevista dal precedente art. 2600 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Una cosa è l'azione volta a reprimere la concorrenza sleale (che può essere intrapresa anche da un'associazione che concretamente non eserciti un'attività destinata ad operare nello specifico campo professionale), altra cosa è agire per il ristoro del danno patrimoniale (ciò che postula l'esercizio in fatto della professione). Negata pertanto la legittimazione attiva all'azione di risarcimento del pregiudizio economico in capo ad un'associazione di dentisti che nemmeno teoricamente avrebbe potuto aver subito un danno dall'illegittima condotta di alcuni professionisti, per non esercitare in concreto l'attività medica.

Aggiungi un commento