Lavori di realizzazione di autorimesse in edificio condominiale: è sufficiente una deliberazione a maggioranza e non all'unanimità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15533 del 23 luglio 2015)

Rientrano nell’alveo normativo della legge cd. “Tognoli” (l. n. 122/89) i lavori che hanno riguardato la realizzazione di autorimesse all'interno del complesso condominiale accessibili da passi carrai aperti sul muro esterno comune ed ingressi pedonali sul viale interno pure di proprietà comune, dovendosi ritenere che per la delibera dell’assemblea condominiale che autorizza le opere sia sufficiente la maggioranza e non necessaria l’unanimità laddove non cambia la destinazione d’uso delle parti comuni né risulta dimostrata la lesione del decoro architettonico del complesso residenziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si trattava di realizzare, in forza della legge 122/1989 (c.d. "Tognoli") boxes condominiali la cui realizzazione implicava il taglio di alcuni alberi, pur rimanendo altra vegetazione arbustiva ad arredare il terrapieno condominiale. La tesi secondo la quale sarebbe stata lesa la stabilità della struttura e il decoro architettonico del complesso (sostenuta da uno dei condomini proprietario di una villetta a schiera allo scopo di opporsi ai lavori, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1120 cod.civ.) viene respinta.
E' dunque sufficiente che la deliberazione con la quale viene approvata l'opera sia assunta con la maggioranza dei condomini (cfr. II comma art.1136 cod.civ. richiamato dall'art.1120 cod.civ.).

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