Lastrico solare: non lo sono le coperture dei torrini dei vani scale e degli ascensori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27942 del 13 dicembre 2013)

Per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura delle sottostanti unità immobiliari, comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione ma che evidentemente non può estendersi a quelle opere ivi esistenti che, dal piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni. Pertanto deve escludersi che nella nozione di lastrico solare possono essere ricompresi i torrini della gabbia delle scale e del locale ascensore con la relativa copertura, che certamente sono beni condominiali: si tratta di distinti e autonomi manufatti sopraelevati rispetto al piano di copertura del fabbricato. Inoltre, il divieto è indipendente dall'oggetto della riserva di proprietà del tetto a favore del costruttore e della sua successiva alienazione a favore degli acquirenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La precisazione, invero scontata, in base alla quale i torrini (o meglio: la copertura di tali manufatti) corrispondenti ai vani scala ed all'impianto elevatore e posti sopra il tetto non rientrano nella nozione di "lastrico solare" rinviene la propria utilità nella conseguente impossibilità che essi vengano incorporati nell'edificazione in sopraelevazione effettuata dai proprietari dell'ultimo piano. Essi, dunque, non possono legittimamente essere ricompresi nella nuova opera che venga realizzata in sopraelevazione, essendo beni comuni condominiali.

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