La violazione della clausola statutaria di prelazione preclude al cessionario l'esercizio dei diritti sociali, pure in esito all'intervenuto deposito ai sensi dell' art. 2470 cod.civ. (Tribunale di Milano, 28 giugno 2011)
Anche nel vigore del nuovo testo dell’art. 2470 c.c., la cessione di partecipazione avvenuta in violazione dei limiti statutari al suo libero trasferimento non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel Registro delle imprese.
La società in quanto tale è comunque legittimata, indipendentemente dal promovimento di iniziative giudiziarie volte ad accertare l’inefficacia della cessione nei propri confronti, ad opporre tale inefficacia all’acquirente che abbia acquistato in violazione di clausola di prelazione statutaria.