La violazione della clausola statutaria di prelazione preclude al cessionario l'esercizio dei diritti sociali, pure in esito all'intervenuto deposito ai sensi dell' art. 2470 cod.civ. (Tribunale di Milano, 28 giugno 2011)

Anche nel vigore del nuovo testo dell’art. 2470 c.c., la cessione di partecipazione avvenuta in violazione dei limiti statutari al suo libero trasferimento non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel Registro delle imprese.
La società in quanto tale è comunque legittimata, indipendentemente dal promovimento di iniziative giudiziarie volte ad accertare l’inefficacia della cessione nei propri confronti, ad opporre tale inefficacia all’acquirente che abbia acquistato in violazione di clausola di prelazione statutaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia fa il punto in relazione all'intervenuta abolizione del libro soci ed alla formulazione dell'art.2470 cod.civ. in esito alla novellazione della norma.
In ogni caso, violata la clausola statutaria che impone, nell'ipotesi in cui si voglia cedere la partecipazione, di offrirla agli altri soci, condivisibilmente la Corte di merito ha reputato che l'atto di disposizione sia inopponibile alla società. Essa dunque legittimamente potrà ricusare la pretesa del cessionario di esercitare i diritti sociali.

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