La vendita del bene immobile che si trovi in comunione legale da parte di un coniuge senza il consenso dell'altro obbliga l'alienante a versare la metà di quanto ricavato al coniuge che non ha preso parte all'atto di alienazione, pur quando il ricavato della vendita sia stato reinvestito nell'acquisto di altro immobile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23199 del 17 dicembre 2012)

E' illegittima la decisione del giudice di merito di rigetto della domanda principale dell'un coniuge di condanna dell'altro al pagamento di metà del prezzo incassato per la vendita di beni comuni relativi ad un determinato immobile, considerandola alla stregua di una richiesta di scioglimento della comunione, pertanto inammissibile in assenza di una causa legale di scioglimento, avendo invero il convenuto reinvestito la predetta somma ricavata dalla cessione nell'acquisto di altro appartamento, ricadente al pari del primo nel regime di comunione legale dei coniugi. Siffatto ragionamento è, infatti, inficiato dall'evidente errore di aver dato rilievo dirimente ad un fatto – l'acquisto di un diverso immobile - di per sé estraneo alla fattispecie sottoposta a giudizio - concernente l'illecita condotta dell'alienante - con un'inammissibile sovrapposizione e prevalenza del giudizio economico su quello giuridico, avendo il giudice operato una sorta di compensatio lucri cum damno che non solo appare del tutto disancorata dai presupposti di legge, ma è altresì avulsa rispetto al giudizio di illiceità del comportamento del convenuto che era chiamato ad espletare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ma come avrà fatto uno dei coniugi in regime di comunione a vendere da solo uno dei beni appartenenti ad entrambi? Questo è l'interrogativo che francamente si pone come prioritario, vale a dire prima ancora di rendere atto, sotto un profilo squisitamente giuridico, della coerenza degli esiti decisionali della S.C..
Un conto infatti sarebbe stipulare un mero preliminare di vendita (che potrebbe essere confezionato anche soltanto dalle parti senza l'ausilio di alcuno), altra cosa è vendere un immobile con un vero e proprio atto traslativo. Cosa ne è stato, nel caso di specie, dell'usuale controllo preventivo della legittimazione attiva del venditore in ordine all'atto da compiere? Come avrà fatto il notaio a perfezionare la vendita?
Va comunque rilevato che la conseguenza principale della alienazione di un bene appartenente alla comunione legale senza il necessario concorso di entrambi i coniugi si risolve, ex art. 184 cod.civ., nell'annullabilità dell'atto. E' probabilmente da ascrivere alla brevità del termine prescrizionale dell'azione la dinamica all'attenzione della Corte, la quale si è trovata a dover disciplinare le conseguenze di un atto ormai non più contestabile.

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