La "utilizzabilità" di un vano deposito determina la ricomprensione dello stesso nella superficie massima il cui superamento conduce al diniego dei benefici "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 25674 del 15 novembre 2013)
Affinché ricorra la condizione per usufruire della agevolazione prima casa, occorre che l'immobile acquistato venga classificato come "non di lusso". A tal fine la superficie utile totale non deve essere superiore a 240 mq., escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto. Non va escluso il vano deposito, quando sia concretamente utilizzabile anche se non abitabile.