La tutela prevista dall’art. 2932 c.c. non può essere invocata in caso di contratto definitivo di compravendita perfezionato mediante mera scrittura privata non autenticata, cui sarebbe dovuto seguire contratto meramente riproduttivo, dotato della forma necessaria per la trascrizione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1553 del 23 gennaio 2013)

Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. - che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare -, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Pare invero indiscutibile che, nella fattispecie (venendo in considerazione una scrittura privata portante una vendita immobiliare "definitiva" alla quale le parti avrebbero dovuto far seguire atto riproduttivo) non possa essere introdotta domanda di esecuzione specifica di un obbligo (quello di stipulare il definitivo) di cui in effetti non vi è traccia.
Alla peculiare situazione, nella quale la forma di scrittura privata priva di sottoscrizioni autenticate risulta preclusiva in ordine all'esecuzione della trascrizione, si sarebbe piuttosto attagliata domanda di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, funzionale all'ottenimento della susseguente formalità pubblicitaria.

Aggiungi un commento