La sottoscrizione della cambiale da parte di chi non ha il potere di rappresentanza legittima l’opposizione al pagamento. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10388 del 21 giugno 2012)

Requisiti per la valida assunzione di un’obbligazione cambiaria in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1669/1933, non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il Giudice d'appello aveva riferito l'obbligazione cambiaria alla società il nome della quale era stato speso da colui che aveva sottoscritto il titolo, senza indagare se esistessero o meno i poteri rappresentativi (ovvero l'immedesimazione organica) posti alla base della spendita dell'altrui nome. Il tutto pur a fronte della contestazione relativamente all'esistenza di tali poteri da parte della società. Nel censurare l'operato del Giudice di merito la S.C. ha parallelamente evocato il modo di disporre dell'art.11 del r.d. 1669/1933, in base al quale colui che sottoscrive la cambiale quale rappresentante di un soggetto per il quale non ha potere di agire, risulta obbligato cambiariamente come se avesse sottoscritto in proprio.

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