La sopraelevazione del tetto integra una nuova costruzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15390 del 4 luglio 2014)

In materia di distanze legali tra edifici, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale una nuova costruzione se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura e spetta al giudice di merito verificare, in concreto, se l’opera eseguita abbia queste caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada escluso il calcolo delle distanze legali.

Commento

(di Daniele Minussi)
“Nuova costruzione” o semplice rifacimento della copertura? la questione non è oziosa, avendo a che fare con la concreta operatività dei regolamenti edilizi (evocati dall’art. 873 cod.civ.), la cui portata è tale da imporre, nell’ipotesi del mancato rispetto dei limiti di rispetto delle distanze tra le costruzioni, l’assai severa sanzione consistente nella demolizione e nell’arretramento dell’edificazione. Nella specie è stato deciso nel senso che integra una sopraelevazione, dunque una nuova costruzione il rifacimento del tetto che abbia prodotto un incremento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti.

Aggiungi un commento