La riassunzione del giudizio della parte deceduta comporta la dimostrazione della qualità di erede. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 12065 del 29 maggio 2014)

Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69/2009, art. 45, comma XIV, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come dar conto della qualità di erede ai fini di riassumere la causa già interrotta per effetto della morte della parte? Può essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dallo stesso interessato? Contro la risposta negativa proveniente dalla Corte di merito, la S.C. oppone una più meditata posizione. Se è vero che la dichiarazione sostitutiva non ha nessun valore probatorio ai fini civilistici (essendo dotato di attitudine certificativa unicamente nei confronti della P.A.), tuttavia tale condizione va posta in relazione al principio di "non contestazione" di cui al novellato testo dell'art.115 c.p.c., ai sensi del quale i fatti non specificamente contestati assumono la stessa rilevanza delle prove.

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