La responsabilità del notaio per l'imposta principale di registro non fa venir meno quella, a titolo di coobbligati solidali, delle parti sostanziali dell'atto stipulato nel loro interesse. (CTR Campobasso, Sez. II, sent. n. 619 del 6 dicembre 2016)

In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463/1997, è responsabile d’imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’attto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso di inadempimento, l’avviso di liquidazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova osservare come il notaio sia tenuto, quale responsabile d'imposta, a corrispondere l'imposta di registro in relazione agli atti stipulati avvalendosi del sistema telematico (mediante la propria firma digitale). Se non vi provvede può andare incontro a responsabilità civile, disciplinare e penale, dovendo rispondere del reato di peculato in relazione all'appropriazione delle somme che siano state a lui versate dal cliente per provvedere al pagamento delle imposte. Ciò premesso, la pronunzia in considerazione approfondisce il tema della responsabilità della parte dell'atto indipendentemente da tali aspetti (senza cioè aver riguardo al fatto se o meno il cliente avesse provveduto a riversare l'importo dei tributi al professionista). In questo senso è indubbio che le parti dell'atto debbano essere considerati obbligati al pagamento delle imposte ai sensi dell'art.57 del t.u. 131/1986: agli stessi pertanto è notificato legittimamente l'avviso di liquidazione.

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