La residenza deve essere comprovata attraverso le risultanze anagrafiche. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 1530 del 2 febbraio 2012)
I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette. Questo principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell'atto di acquisto; donde la manifesta infondatezza dei riferimenti a presunte violazioni di disposizioni costituzionali.