La pubblicazione di dati sensibili relativi ad un minore disabile comporta violazione della privacy dei genitori, legittimando la richiesta di risarcimento dei danni. (Cass. Civ., Sez. I, n. 19365 del 22 settembre 2011)

La protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale ma è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l’interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica sociale a tal punto da rendere insufficiente la sola autorizzazione al trattamento da parte del titolare del dato, ovvero da parte del soggetto che riveste quella posizione culturale, religiosa, politica di salute, ritenuta abbisognevole di protezione anche con la tutela della sua riservatezza. L’art. 26 del D.lgs 196/2003 precisa ancora un fondamentale principio secondo il quale essi dati possono essere trattati solo previo consenso scritto dell’interessato ed autorizzazione del Garante.
La salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai quali la legge (nella specie, la l. n. 104/1992) riconosca il diritto di ottenere un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda dalla quale ha tratto origine la pronunzia in commento è costituita dall'affissione nell'albo del contro dei servizi amministrativi della condizione di salute del figlio disabile di un insegnante che si era giovato di punteggio aggiuntivo in una graduatoria in funzione della predetta disabilità. La pubblicazione era conseguita a richiesta di uno degli altri concorrenti in graduatoria che aveva esercitato il proprio diritto all'accesso onde prendere visione della documentazione.
Ciò premesso la S.C. ha in primo luogo individuato anche i genitori tra i soggetti titolari della situazione soggettiva garantita dal T.u. in tema di privacy, secondariamente stigmatizzando la pubblicazione nell'albo come modalità non consentita di trattamento dei dati sensibili. Essi, al più, sarebbero stati da comunicare (e non già da diffondere con tale pubblicazione) al diretto controinteressato rispetto alla vicenda concorsuale.

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