La prelazione legale di cui all’art. 732 cod.civ.. Inapplicabilità alle liberalità inter vivos. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2159 del 31 gennaio 2014)

Le facoltà che l'art. 732 c.c. attribuisce al coerede sono disponibili, ma l'alienazione onerosa di una porzione della quota ereditaria, di per sé, non implica rinuncia alle stesse.
La disposizione dell'art. 732 c.c., sulla prelazione del coerede, derogando al principio di libertà negoziale, non può essere estesa alle donazioni, nelle quali, peraltro, si manifesta l' animus donandi, espressione solidaristica della personalità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie era stata donata la quota di un immobile da parte dell'erede dell'originario coerede. La spettanza della prelazione e del conseguente retratto in capo ad uno dei coeredi originari era stata esclusa in considerazione di due distinti profili. Anzitutto la natura liberale del trasferimento, in secundis dal punto di vista dell'insussistenza, in capo all'alienante, della qualità di coerede. Quest'ultimo infatti si identifica in colui che rivesta tale qualifica direttamente in relazione alla successione del de cuius. In altre parole la prelazione legale inerisce la qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile e non una qualità intrinseca alla quota che possa essere trasferita, sia pure per successione a causa di morte.

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