La nozione di sopraelevazione. (Cass. Civ., Sez. II, n. 17284 del 12 agosto 2011)

Costituisce sopraelevazione l’intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, in modo da occupare lo spazio sovrastante e superare l’originaria altezza dell’edificio. La nozione di sopraelevazione non va pertanto limitata alla costruzione di nuovi piani dell’edificio, ma si estende ad ogni intervento che comporta l’innalzamento della copertura del fabbricato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ma il vero problema è se la sopraelevazione, quand'anche non sostanziantesi nella realizzazione di un piano nuovo, comporti l'insorgenza del diritto all'indennità di cui all'art. 1127 cod.civ..
Si veda, sul tema, (Cass.Civ. Sez.Unite, 16794/07) con la quale venne deciso che qualsiasi costruzione che abbia quale risultato quello di incrementare la volumetria o la superficie faccia scattare il meccanismo compensativo dell'indennità. Cosa dire nell'ipotesi in cui si registri un mero incremento dell'altezza senza un aumento di superficie?

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