La natura usuraria degli interessi ricomprende sia gli interessi corrispettivi, sia quelli moratori. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 5598 del 6 marzo 2017)

In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la corte di merito aveva reputato che non avesse avuto luogo il superamento del c.d. °tasso soglia° in ragione del fatto che non sarebbe stato consentito sommare interessi corrispettivi e interessi moratori. In effetti tale ragionamento è stato disatteso sin da Cass. 2003/5324.

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