La mano del testatore è guidata nella scritturazione malferma? Il testamento è nullo per difetto di olografia. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 5505 del 6 marzo 2017)

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il requisito dell'olografia comporta la scritturazione di pugno da parte del testatore dell'intera scheda testamentaria. Esso si atteggia in maniera assai rigorosa, tanto è che, nell'opinione della giurisprudenza, addirittura l'utilizzo dello stampatello al posto del corsivo (quando non fosse dimostrato l'utilizzo ordinario di siffatta modalità di scritturazione) condurrebbe alla nullità del testamento. A fortiori la prova provata dell'intervento manuale del terzo che abbia determinato o anche semplicemente venga ad ausiliare con la propria azione fisica la compilazione e la sottoscrizione causerebbe la radicale nullità del testamento (in senso contrario, cfr. Cass. civile, sez. II 32/1992 in relazione però al solo ausilio al testatore per stilare la data). Non verrebbe in gioco una questione di volontà, ma i requisiti fondamentali che sostanziano l'olografia.

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