La manifestazione dell'intento di trasferire la residenza al rogito (non seguita dall'effettivo spostamento della stessa nei termini di legge) è insufficiente a ottenere l’agevolazione fiscale sulla prima casa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 14413 del 25 giugno 2014)

Per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali sono le conseguenze della mancata assunzione della residenza presso l’abitazione acquistata fruendo delle agevolazioni c.d. “prima casa” entro il termine di diciotto mesi di cui all’art.1 della tariffa allegata al testo unico 131/1986? Secondo la sentenza in esame, la decadenza dalle già fruite agevolazioni, cui segue il recupero della maggiore imposta che avrebbe dovuto esser corrisposta al tempo della stipula della compravendita, della sovrattassa e degli interessi. Non può infatti essere interpretata la norma agevolativa nel senso che sia sufficiente effettuare, in sede di acquisto, la dichiarazione in base alla quale si manifesti l’intento di assumere la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato entro diciotto mesi, senza che poi il dichiarante non faccia seguire i fatti alle parole, concretamente provvedendo a trasferire la propria residenza. Se è vero infatti che la legge non assume espressamente in considerazione questo ulteriore requisito, è anche vero che non avrebbe senso pratico che ci si accontentasse di una mera dichiarazione di intento quando fosse permesso che a tale dichiarazione non corrispondesse l’effettiva pratica attuazione di tale programma.

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