La mancanza del certificato di agibilità entro il termine essenziale determina la risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita. (Tribunale di Belluno, sent. n. 498 dell’8 settembre 2016)

Deve dichiararsi la risoluzione di diritto del preliminare di vendita immobiliare integrato da scrittura privata per inosservanza del termine essenziale, espressamente definito tale nell’interesse delle parti ai fini della consegna dell’unità immobiliare finita in ogni sua parte e della stipula del rogito notarile, laddove manchi il certificato di agibilità dell’immobile, dovendosi ricordare che senza quest’ultimo il cespite non è commerciale e la violazione dell’obbligo di consegna all’acquirente costituito in capo al venditore può legittimare la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nell'ipotesi in considerazione la mancanza del certificato di abitabilità (il cui rilascio, tra l'altro, neppure più è previsto) non assume una rilevanza specifica (ciò che ben potrebbe invece essere, dal momento che la mancanza dei requisiti di abitabilità determinerebbe sicuramente un elemento atto a fondare la risoluzione del contratto per inadempimento non lieve rispetto alle obbligazioni in capo all'alienante). Nel caso di specie tuttavia la consecuzione dell'abitabilità, che avrebbe dovuto essere raggiunta all'esito del perfezionamento del silenzio assenso, non può dirsi raggiunta entro il termine essenziale che le parti avevano previsto per la stipula del contratto traslativo di un immobile dotato di abitabilità. La risoluzione ipso jure non può non seguire.

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