La mamma compra la casa intestata al figlio coniugato in comunione legale con i propri soldi? Esclusione dalla comunione legali dei beni. Acquisto dell'usufrutto in capo alla madre e della nuda proprietà in capo al figlio; prova del pagamento del genitore soltanto parziale del prezzo: imputabilità alla comunione legale dei beni tra i coniugi. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1630 del 28 gennaio 2015)

Se è vero che la donazione indiretta rientra nella previsione di cui all'art. 179, comma I, lett. b), c.c., con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale dei coniugi, l'applicabilità di detto regime deve essere esclusa laddove non si raggiunge la prova circa la dedotta erogazione dalla madre al figlio di una somma di denaro specificamente per l'acquisto dell'immobile, onde l'inapplicabilità dell'invocato regime ex art. 179, lett. b), c.c., in mancanza di dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici è stato escluso che il bene dovesse essere considerato come di proprietà esclusivamente personale di uno dei coniugi in regime di comunione legale. Se è vero che la prova del pagamento integrale del prezzo operato dal genitore ex art.1180 cod.civ., siccome integrante donazione indiretta, sarebbe stato escluso dall'oggetto della comunione, rientrando nell'ambito dei cespiti di cui all'art.179 cod.civ. (cfr. Cass. civile, sez. I 15778/2000), in concreto la fattispecie si è palesata come assai diversa. In primo luogo infatti mentre il figlio aveva acquisito la nuda proprietà dell'immobile, la madre ne aveva coevamente comprato l'usufrutto. Non solo: a fronte di ciò soltanto una parte del prezzo era stata versata da costei, di modo che non poteva certo dirsi raggiunta la prova di quella liberalità indiretta che avrebbe ricondotto l'acquisizione del figlio nell'orbita dei beni personali di uno soltanto tra i coniugi.

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