La liberalizzazione della misura degli onorari operata dalla legge determina la non assoggettabilità a sanzione disciplinare del professionista che sistematicamente pratichi tariffe inferiori a quelle indicate dal proprio ordine (nella specie il Consiglio notarile). (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3715 del 14 febbraio 2013)

Considerata l’abrogazione delle tariffe obbligatorie disposta per tutte le professioni intellettuali dalla l. n. 248/2006 e l’apertura alla concorrenza introdotta per la professione notarile dalla legge n. 27/2012, il notaio che offre la prestazione ad onorari inferiori a quelli di tariffa non pone in essere, per ciò solo, un illecito disciplinare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Al di la di tutte le critiche la legge è legge: se è vero che la c.d. "legge Bersani" (248/2006) ebbe ad abolire le tariffe professionali, non è certo possibile far entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. In questo senso i provvedimenti adottati da più di un Consiglio notarile volti a comminare sanzioni di carattere disciplinare a quei professionisti che avessero sistematicamente praticato onorari inferiori a quelli previsti, non potrebbero essere considerati legittimi.
Va detto chiaramente che l'intera questione è invero mal posta: è chiaro infatti che una prestazione che sia qualitativamente di buon livello non può certo essere prestata gratuitamente ovvero in perdita. E' altrettanto chiaro che nella professione notarile l'esistenza di una tariffa e di un numero di pratiche atto a garantire un minimo di lavoro costituiva una base sulla quale poter fondare una prestazione di buon livello qualitativo. Il veni meno di questi "pilastri" probabilmente costituirà un elemento di crisi sulle cui conseguenze converrebbe meditare.

Aggiungi un commento