La liberalità indiretta è esente da imposta soltanto in corrispondenza alla stipulazione di atto soggetto ad imposta di registro ed a condizione che sia espressamente enunciato ikl relativo collegamento. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13133 del 24 giugno 2016)

Ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis del D. Lgs. n. 346/1990, ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni anche alle liberalità indirette, risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica agli atti di donazione o alle altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
L'esenzione dal pagamento dell'imposta presuppone l'esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente il quale, a tal fine, è onerato dal farne espressa dichiarazione in atto. Ciò al fine di garantire una certa e tempestiva individuazione degli elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario e porre l'amministrazione finanziaria in condizione di rilevare immediatamente e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti della non imponibilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai rilevante il principio esposto dalla pronunzia in considerazione. Non tanto per aver messo a fuoco che la liberalità indiretta è sottoposta all'imposta di donazione, ma per aver puntualizzato che la relativa esenzione dalla predetta imposta, ai sensi del comma 4 bis dell'art.1 del d.lgs. 346/1990, può rinvenire applicazione unicamente nell'ipotesi in cui il contribuente abbia ad evidenziare debitamente il collegamento esistente tra la donazione indiretta e l'acquisto ovvero l'atto comunque soggetto ad imposta di registro. In tutti gli altri casi, ove tale collegamento non venga palesato, l'imposta di donazione diviene applicabile. Ne segue che nella "classica" ipotesi di acquisto immobiliare effettuato dal figlio con i denari dei genitori, la mancata evidenziazione del percorso della provvista (ciò che rende indispensabile includere in atto l'adempimento del terzo ex art.1180 cod.civ.) conduce ad un sostanziale aggravio impositivo.

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