La liberalità indiretta è esente da imposta soltanto in corrispondenza alla stipulazione di atto soggetto ad imposta di registro ed a condizione che sia espressamente enunciato ikl relativo collegamento. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13133 del 24 giugno 2016)
Ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis del D. Lgs. n. 346/1990, ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni anche alle liberalità indirette, risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica agli atti di donazione o alle altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
L'esenzione dal pagamento dell'imposta presuppone l'esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente il quale, a tal fine, è onerato dal farne espressa dichiarazione in atto. Ciò al fine di garantire una certa e tempestiva individuazione degli elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario e porre l'amministrazione finanziaria in condizione di rilevare immediatamente e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti della non imponibilità.