La donazione obnuziale non può essere ricavabile da una fattispecie qualificabile come liberalità indiretta. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 14203 del 7 giugno 2017)

La donazione obnuziale è fondata sulla corretta valorizzazione del carattere necessariamente formale di detto istituto che richiede la specifica indicazione di un determinato matrimonio in vista del quale la liberalità è effettuata e che quindi non appare compatibile con il meccanismo della donazione indiretta.
Ai sensi dell'art. 785 c.c., la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico, delle finalità dell'attribuzione patrimoniale eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, "determinato", matrimonio, è incompatibile con l'istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.; infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie lui e lei avevano acquistato metà per ciascuno un appartamento, che era stato pagato integralmente soltanto da lui in vista del matrimonio che poi era "saltato". Quid juris? Anzitutto la condotta del "promesso sposo" che, da solo, aveva provveduto a corrispondere il prezzo, va qualificata come adempimento di terzo ex art. 1180 cod.civ.. Ove non fosse subentrata surrogazione, l'elemento causale di tale atto andrebbe rinvenuto in un'attribuzione a titolo liberale, ancorchè indiretta. Ciò premesso, esso non può in alcun modo risolversi in una donazione obnuziale, la quale invece è una liberalità tipica e diretta, contrassegnata in maniera espressa dall'essere perfezionata in vista di uno specifico futuro matrimonio. Insomma: niente sposi, ma anche nessun rimborso.

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