La donazione fatta ad un legittimario a valere in conto legittima e, per l'eventuale esubero, sulla disponibile, è riducibile ancorché il de cuius abbia dispensato il donatario da collazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13660 del 30 maggio 2017)

È soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli artt. 555 e 559 c.c., la donazione fatta ad un legittimario dal defunto a valere in conto legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione, non implicando tale clausola una volontà del de cuius diretta ad attribuire alla stessa liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell’azione di reintegrazione da parte degli altri legittimari lesi, secondo quanto invece stabilito per le disposizioni testamentarie dall’art. 558, comma II, c.c., e rimanendo, pertanto, il medesimo donatario esposto alla riduzione per l’eccedenza rispetto alla sua porzione legittima.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia afferma in effetti un principio banale: la dispensa dalla collazione non ha alcun effetto incrementativo della porzione legittima, né sortisce alcun effetto in relazione al decremento della riserva in favore degli altri legittimari. Pertanto appare evidente come, una volta che la liberalità donativa sia stata imputata alla porzione disponibile, abbia esaurito quella legittima spettante al donatario, non possa non ledere, per l'eventuale eccedenza, le quote riservate agli altri legittimari.

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