La domanda giudiziale di esecuzione specifica del contratto preliminare non richiede nè la qualificazione del termine come "essenziale", nè deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere. (Cass. Civ., Sez. II, n. 10687 del 13 maggio 2011)

In tema di inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare contenente un termine, non rispettato alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l'esercizio dell'azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c. c., dell'obbligo di concludere il medesimo, non presuppone necessariamente la natura essenziale di detto termine, né la previa intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per sé l'interesse alla pronunzia costitutiva, a prescindere da un inadempimento imputabile alla controparte stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone in evidenza la distinzione, quanto a requisiti, tra azione di risoluzione per inadempimento ed azione ex art. 2932 cod.civ..
Mentre ai fini del promuovimento di quest'ultima non è necessario altro se non l'oggettiva constatazione dell'inutile decorso del termine previsto nella stipulazione preliminare, onde poter legittimamente procedere con la prima occorrerebbe invece, ogniqualvolta il termine non fosse essenziale) inoltrare apposita diffida.

Aggiungi un commento