La dichiarazione della parte contenuta nell'atto pubblico di vendita di essersi avvalsa di un determinato mediatore non ha valore di prova legale. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 22788 del 28 ottobre 2014)

In riferimento all'atto pubblico di compravendita redatto dal notaio nel quale la parte dichiari di essersi avvalsa dell'opera di un mediatore professionale, indicandone le generalità, questa dichiarazione non ha valore di prova legale nei rapporti tra la parte e il mediatore, poiché, non essendo quest'ultimo costituito nell'atto notarile, non può essere intesa come confessione stragiudiziale fatta alla parte ai sensi dell'art. 2735 c.c., né può essere intesa come confessione stragiudiziale fatta ad un rappresentante del mediatore, poiché tale non è il pubblico ufficiale rogante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La c.d. legge "Bersani" ebbe a prescrivere, a pena di nullità, che nell'atto di compravendita le parti dovessero dichiarare se si fossero avvalso o meno dell'opera di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di indicarne le generalità complete. Tutto ciò sotto il vincolo della responsabilità anche di natura penale proprio delle dichiarazioni rese previa ammonizione.
Tutto questo non ha nulla a che fare, tuttavia, con il raggiungimento della prova piena del reale rapporto tra mediatore e la parte che abbia fatto la dichiarazione nell'atto di vendita, dal momento che si tratterebbe di una "res inter alios acta" non essendo il mediatore parte dell'atto.

Aggiungi un commento