La Corte Costituzionale si prounzia sui profili di illegittimità degli effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sul matrimonio preesistente. Divorzio imposto ex lege? (Corte Costituzionale, sent. n. 170 dell’11 giugno 2014)

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Deve essere dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il vero problema, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in tema di tenuta dei registri dello stato civile che richiedono la diversità di sesso per poter contrarre matrimonio, è che non basta la proclamazione di questo aspetto. Risulterebbe infatti indispensabile, allo scopo di rendere operativo il dictum della Corte, che il legislatore approntasse ulteriori forme di tutela giuridica del vincolo di coppia rispetto a quella del matrimonio. E' esplicito l'invito al legislatore affinchè provveda, adottando una disciplina specifica per tutti i casi in cui, perduto il requisito della eterogeneità sessuale, entrambi i componenti della coppia richiedessero la permanenza del vincolo che li univa e che forniva reciproca protezione. Cacciata dalla porta, la discussione sui PACS o equivalenti è rientrata dalla finestra.

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