La confisca penale di cui all'art.1 della legge 2012 n.228 prevale sull’ipoteca. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 10532 del 7 maggio 2013)

In virtù dell’art. 1, commi da 189 a 205, della l. n. 228/2012, cd. Legge di Stabilità 2013, va risolto nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca, indipendentemente dal dato temporale. L’acquisto del bene confiscato da parte dello Stato, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, è così non a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione. Il titolare del diritto reale di godimento o di garanzia è ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio e la competenza è attribuita al tribunale che ha disposto la confisca. L’ammissione del credito, di natura concorsuale, è subordinata alla condizione di cui all’art. 52, comma I, lett. g, del d.lgs. n. 159/2001, vale a dire che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. Al creditore è addossato l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al passivo del suo credito. Il diniego di ammissione al credito è impugnabile ex art. 666 c.p.p.. Competente a conoscere delle opposizioni – proposte dai creditori concorrenti – al piano di riparto proposto dall’Agenzia Nazionale è il giudice civile del luogo dove ha sede il tribunale che ha disposto la confisca.

Commento

(di Daniele Minussi)
Notevole la rilevanza della questione risolta dalle Sezioni Unite: la prevalenza della confisca sull'ipoteca infatti costituisce una seria remora per i creditori muniti di garanzia reale. In particolare il meccanismo instaurato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.1 della l.24 dicembre 2012 n.228 nei commi da 189 a 205 da vita ad un'acquisizione in favore dello Stato che si può qualificare come a titolo originario e che libera il bene confiscato da ogni peso e vincolo antecedente. Al creditore ipotecario non rimane altro se non una protezione di tipo risarcitorio, dovendo per di più il di lui credito essere assoggettato ad un giudizio di verifica nell'ambito di un procedimento di tipo concorsuale volto, tra l'altro, a cogliere l'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività criminosa che ha dato luogo alla confisca. Il credito, in altri termini, non deve essere funzionale al perseguimento dell'attività illecita ovvero di quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore non dia la prova di aver ignorato in buona fede tale situazione.
Evidente il rischio per gli istituti di credito, i quali saranno onerati di ulteriori attività istruttorie volte a vagliare la possibilità di coinvolgimento, ancorchè indiretto, in operazioni che presentano profili di illiceità penale.

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