La concessione edilizia non elimina l'antigiuridicità della condotta di chi viola le distanze legali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25637 del 4 dicembre 2014)

La presenza di una concessione edilizia (rilasciata - com'è noto – “salvo diritti di terzi") non può mai "scriminare", sotto il profilo civilistici, la condotta realizzativa di violazione delle distanze legali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto indipendente è l'aspetto civilistico rispetto a quello amministrativo. Scontato è dunque affermare che il rilascio della concessione edilizia (o permesso di costruire) sia sempre effettuato con la clausola "salvo i diritti di terzi": è infatti evidente come l'amministrazione non potrebbe mai sindacare l'esistenza di un contrasto tra la situazione corrispondente a quanto richiesto ed i diritti soggettivi di altri soggetti.

Aggiungi un commento