La circolare dell'Agenzia del Territorio sulla dichiarazione di conformità oggettiva prima della regolarizzazione catastale

Si pubblica la Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 7/2011 del 18 novembre 2011, Prot. 63679, in tema di " dichiarazione di conformità oggettiva prima della regolarizzazione catastale ".
Si veda a proposito il testo completo della circolare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La circolare ha come termine di riferimento i fabbricati in relazione ai quali non si sia proceduto alla regolarizzazione catastale, vale a dire a quell'operazione che si sostanzia nella presentazione degli elaborati planimetrici finalizzati all'iscrizione in catasto delle unità immobiliari.
La situazione, invero non rara soprattutto in riferimento a fabbricati rurali e rustici, è da anni all'attenzione dell'Erario, che ha più volte prorogato i termini di presentazione delle relative pratiche, fino alla scorsa primavera.
Poichè, come è noto, la negoziabilità degli immobili risulta attualmente condizionata alla c.d. "coerenza soggettiva ed oggettiva" (vale a dire il positivo controllo della corrispondenza tra la descrizione dell'oggetto del trasferimento della proprietà dell'immobile e le planimetrie depositate in catasto nonchè l'intestazione del bene) la circolare in questione affronta il tema delle conseguenze in ordine alla commerciabilità della mancata denuncia in catasto e della conseguente attivazione del procedimento (articolato in due tempi) d'ufficio finalizzato all'accatastamento del fabbricato.

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