La caparra confirmatoria può anche essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario. (Cass. Civ., Sez. II, n. 17127 del 09 agosto 2011)

Allorquando la caparra sia costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che la caparra corrisponde ad una somma di denaro che viene consegnata ad una parte del contratto quale garanzia della serietà del vincolo concluso. Elemento essenziale della stessa è rappresentato dalla realità, dalla materialità del trasferimento del denaro. E' un assegno bancario (la cui struttura, è il caso di rammentare, corrisponde a quella di una delegazione di pagamento) idoneo a soddisfare tale requisito? La risposta affermativa di cui alla pronunzia in esame non pare davvero così scontata...

Aggiungi un commento